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Agevolazioni a favore delle Imprese operanti nel settore del turismo

scritto da Francesco Zito il 19 Marzo 2011

Il Fondo Rotativo Turismo in Piemonte.
La Legge regionale 08/07/1999 n. 18 e s.m.i. ”Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” favorisce lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica.
La finalità è il miglioramento dell’offerta ricettiva e l’incremento delle presenze turistiche, qualificando e ampliando il patrimonio ricettivo esistente, gli impianti e le attrezzature per il turismo, sviluppando nuova ricettività in strutture esistenti, recuperando e riusando il patrimonio turistico-ricettivo inutilizzato.
Sono agevolabili le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, le dimore storiche, i campeggi, purchè classificabili come piccole imprese aventi codice ATECO primario 55.10 o 55.20.51 o 55.30.00 o 55.20.1, nella sede oggetto di intervento. In carenza di tale codice, ma in presenza di un’attività indicata nell’oggetto sociale coerente con essi, dovranno allegare alla medesima copia della richiesta di variazione ai fini IVA del codice di attività primaria.
Possono beneficiare delle agevolazioni gli interventi su strutture ubicate nel territorio della Regione Piemonte che si propongano di sostenere investimenti finalizzati a:
a) costruzione, ampliamento e miglioramento della qualità di :
- strutture alberghiere;
- strutture extralberghiere limitatamente alle Case Appartamento Vacanze (CAV-Residence);
- campeggi - villaggi turistici;
b) adattamento di immobile a nuova struttura alberghiera ed extralberghiera;
c) realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere in “dimore storiche” e riqualificazione di quelle esistenti;
d) realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo.
Sono considerate prioritarie le domande aventi per oggetto le seguenti iniziative:
I. realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere in “dimore storiche”;
II. interventi di miglioria della qualità di strutture che non comportino aumento della superficie costruita;
III. adattamento di immobile a nuova struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera;
IV. riadattamento di struttura alberghiera esistente la cui attività sia cessata da almeno 4 anni.
Sono ammissibili le spese relative agli interventi i cui lavori siano iniziati dopo la presentazione della domanda e fino ai 36 mesi successivi alla data di erogazione:
- lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle strutture;
- spese connesse all’attivazione o adeguamento di impianti termoidraulici, elettrici e tecnologici (con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e finalizzati al risparmio energetico);
- acquisto di attrezzature, arredi, dotazioni informatiche hardware e software strettamente funzionali all’attività dell’impresa e consistenti in beni strumentali iscritti al libro cespiti;
- spese connesse alla realizzazione di servizi di pertinenza complementari all’attività turistica alberghiera ed extralberghiera e della ricettività turistica all’aperto (centri benessere, impianti sportivi, piscine, parcheggi);
- spese connesse a interventi di miglioramento dell’accessibilità e della fruizione delle strutture;
- spese connesse all’adeguamento antincendio della struttura.
Non sono ammissibili tutte le spese non ascrivibili alle voci sopra elencate , oltre che le seguenti:
- i beni e/o le strutture acquistati o da acquistare in leasing;
- le spese di progettazione, notarili e le consulenze in genere;
- le spese sostenute in economia;
- gli oneri di urbanizzazione e ogni onere accessorio;
- acquisto del terreno o dell’immobile oggetto dell’intervento
- l’I.V.A e ogni altra imposta o tributo.
L’aiuto si concretizza nella concessione di un finanziamento agevolato per la realizzazione delle iniziative ammesse di importo non inferiore a Euro 30.000,00 e non superiore a Euro 1.000.000,00.
Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e viene erogato in anticipo sulle spese, compatibilmente con le risorse disponibili, alle seguenti condizioni:
• ambiti prioritari:
- 70% fondi regionali a tasso zero
- 30% fondi bancari a tasso convenzionato
• ambiti non prioritari:
- 40% fondi regionali a tasso zero
- 60% fondi bancari a tasso convenzionato
Il finanziamento dovrà essere restituito con un piano di ammortamento a 5 anni (di cui uno di preammortamento) o a 8 anni (di cui uno di preammortamento).
La scelta dell’una o dell’altra opzione è lasciata al beneficiario, tranne che per i finanziamenti di importo complessivo non superiore a Euro 300.000,00, che dovranno necessariamente essere rimborsati in 5 anni.
Il giudizio è espresso entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.
La banca risponde entro 60 giorni dalla richiesta di Finpiemonte. La valutazione della banca è insindacabile: una eventuale delibera negativa comporta l’immediato decadimento della domanda di finanziamento.
Il finanziamento concesso dovrà essere erogato, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, a presentazione della documentazione tecnica - edilizio/urbanistica richiesta e del parere vincolante della banca; tale documentazione dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla comunicazione di approvazione del finanziamento trasmessa da Finpiemonte.
Tuttavia i beneficiari del finanziamento, per motivi non dipendenti dalla loro volontà e documentati, potranno richiedere una proroga del termine di erogazione del finanziamento per un periodo massimo di sei mesi dopodiché la domanda decade.
Per maggiori informazioni: francesco.zito@ecofinpress.it

Questo articolo è stato pubblicato il 19 Marzo 2011 alle 08:17 ed è archiviato in Accesso al credito, Economia aziendale, Energia, Finanza agevolativa, Finanza ordinaria.
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