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Basilea 2 - caratteri generali dell’accordo

scritto da Francesco Zito il 21 Marzo 2008

“Basilea 2″ è l’accordo internazionale in ordine ai requisiti patrimoniali delle banche. Stabilisce le quote di capitale che esse sono tenute ad accantonare tenendo conto del rischio derivante dai rapporti di credito. Nell’ottica di attribuire maggiori oneri ai rapporti caratterizzati da più alto rischio, le aziende vengono valutate attraverso una griglia di indici di bilancio reddituali, patrimoniali e di solidità la quale dà luogo ad un giudizio valutativo dell’azienda (rating).
Torneremo sull’argomento della valutazione nei prossimi editoriali. Nelle righe che seguono ci limiteremo a tratteggiare il funzionamento generale dell’accordo.
Il Comitato Basilea, costituito nel 1974, opera in seno alla BRI, Banca dei Regolamenti Internazionali, la quale promuove la cooperazione fra le banche centrali ed altre agenzie equivalenti per il perseguimento della stabilità monetaria e finanziaria. Non ha autorità sovranazionale, e le sue conclusioni non hanno forza legale. Linee guida, standards, raccomandazioni sono formulati nell’ottica che le autorità nazionali le recepiscano ad hoc.
Al 1988 risale il primo accordo di Basilea, al quale ad oggi hanno aderito le autorità centrali di più di100 paesi: in esso si definiva l’obbligo per le banche di accantonare capitale nella misura dell’8% del capitale erogato, per conferire solidità alla loro attività. Il limite di tale accantonamento stava nell’essere eccessivo per i rapporti a basso rischio, ed insufficiente per i rapporti ad alto rischio. Si arrivò così nel 2001 ad un nuovo accordo volto a definire la nuova regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali delle banche. L’obiettivo era giungere ad un testo definitivo entro la fine del 2003 ed alla fase attuativa per fine 2006.
L’accordo Basilea2 fonda su tre principi cardine (cd. “pilastri”), infra tratteggiati nei loro aspetti essenziali.
Requisiti patrimoniali minimi
Si tratta un affinamento della misura prevista da Basilea1: tiene conto del rischio operativo e del rischio di mercato; quanto al rischio di credito, le banche potranno fanno ricorso al rating, cioè come sopra detto una griglia di indici da calcolarsi sui bilanci riclassificati. I requisiti possono essere dalle banche molto differenziati in funzione della probabilità d’insolvenza delle aziende clienti.
Controllo delle Banche Centrali
L’accordo aumenta la discrezionalità delle Banche Centrali nella valutazione dell’adeguatezza patrimoniale delle banche.
Disciplina del Mercato e Trasparenza
L’accordo fissa regole precise e trasparenti per l’informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.
L’aspetto maggiormente critico dell’accordo riguarda la penalizzazione del finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI) indotto dal sistema di rating. Esso potrà indurre un effetto restrittivo nei confronti delle PMI, le quali rischiano di veder peggiorare le condizioni loro praticate con un effetto di compressione della loro capacità di indebitamento e di revisione delle opportunità di indebitamento.

Questo articolo è stato pubblicato il 21 Marzo 2008 alle 07:16 ed è archiviato in Economia aziendale, Finanza ordinaria.
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