Legge sul risparmio: evoluzioni correttive
scritto da Francesco Zito il 21 Marzo 2008
Dal 25 gennaio 2007 u.s. vige il D. Lgs. 303/2006, correttivo della Legge sul risparmio n. 262/2005. L’attuale formulazione del decreto all’art. 8 2° comma prevede che “le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del decreto provvedono ad informare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla L. 262/2005 e dal decreto (303/2006, n.d.r.) entro il 30 giugno 2007”. Se ne riepilogano di seguito i punti essenziali.
Finalità del decreto è il rafforzamento della tutela degli investitori, quanto a corporate governance, revisione contabile e regime di circolazione di prodotti finanziari emessi con procedure senza prospetto informativo.
Corporate governance.
In merito alla partecipazione delle minoranze all’elezione degli amministratori, è fissata la soglia massima di 1/40 del capitale sociale per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore, accanto alla diversa misura da stabilirsi con regolamento Consob sulla base dei parametri di capitalizzazione, flottante e assetti proprietari. Tuttavia non basta la “presentazione” della lista con il sostegno della percentuale del capitale sociale richiesta ex lege e/o da statuto, ma le liste delle minoranze devono “conseguire effettivamente” una percentuale adeguata di voti (“almeno pari alla metà di quella richiesta da statuto per la presentazione delle…” liste medesime); il decreto di coordinamento non richiede all’amministratore di minoranza il possesso di requisiti di indipendenza;
in merito alla fissazione del numero di amministratori indipendenti è obbligatoria la presenza di almeno un amministratore indipendente nei consigli di amministrazione composti da meno di sette membri, e di almeno due consiglieri indipendenti nei consigli di amministrazione composti da più di sette membri; è inoltre prevista la decadenza dalla carica di amministratore nel caso di perdita dei requisiti di indipendenza (si noti che la decadenza si riferisce alla carica di consigliere e non solamente alla qualifica di indipendenza);
è abrogato lo scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali;
è previsto che un sindaco debba essere eletto dalle minoranze;
è stata semplificata la partecipazione delle minoranze alla vita societaria: per la delega di voto non è più necessaria l’iscrizione nel libro dei soci da sei mesi;
è stata abrogata la sterilizzazione del diritto di voto delle fondazioni di origine bancaria nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle banche per le azioni eccedenti il 30% del capitale sociale;
sono state precisare le informazioni nei piani di stock option che le società devono divulgare; la Consob non interviene più sul contenuto gestionale dei piani, ma unicamente sulla completezza delle informazioni ad essi relative;
sono stati forniti chiarimenti sulla disciplina del dirigente preposto ex art. 154-bis TUF:
è stato sostituito al secondo comma il riferimento alla “corrispondenza al vero”, che rischiava di dar luogo a incertezze circa il reale contenuto della dichiarazione e di rallentare l’informativa al mercato delle società quotate con un riferimento alla corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. La modifica proposta ha maggior coerenza con il quadro normativo complessivo ed è dotata di un grado di oggettività sufficiente ad evitare che la norma determini un ritardo sistematico nella comunicazione al mercato di informazioni price sensitive ed oneri eccessivi a carico dei “soggetti dichiaranti”.
È stato chiarito che gli atti e le comunicazioni diffusi al mercato e oggetto di dichiarazione da parte del dirigente sono soltanto quelli relativi all’approvazione dell’informativa contabile periodica, anche infrannuale (quei comunicati per i quali è ragionevole prevedere la responsabilità del dirigente, stanti le funzioni da questo svolte);
i comunicati in parola sono sottoscritti esclusivamente dal medesimo dirigente, e non anche dal direttore generale;
il dirigente preposto e il consiglio d’amministrazione sottoscrivono una dichiarazione attestante l’idoneità del bilancio a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione societaria, ora prevista anche per la relazione semestrale. Il consiglio di amministrazione è specificamente individuato come organo che deve vigilare sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.
Revisione contabile
A supporto dell’indipendenza del revisore si è previsto:
che l’incarico alla società di revisione debba essere approvato dall’assemblea su proposta motivata dell’organo di controllo, e non con il suo parere;
che l’incarico duri nove anni, senza possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno tre anni;
che la Consob possa conferire d’ufficio;
che la Consob vigili sulle società di revisione anche in merito al loro assetto organizzativo;
che la consulenza legale non possa essere fornita dalla società di revisione.
Prodotti finanziari
in merito alla circolazione dei prodotti finanziari:
si riconduce alla più generale disciplina della sollecitazione all’investimento anche il caso della successiva rivendita di prodotti finanziari da parte di soggetti abilitati. I prodotti finanziari sottoscritti in un collocamento esente dall’obbligo di pubblicare un prospetto (ad es. un collocamento riservato a investitori professionali) non possono essere rivenduti al pubblico senza pubblicare il prospetto;
se nei 12 mesi successivi a un collocamento riservato a investitori professionali i prodotti finanziari sottoscritti sono rivenduti in modo sistematico a investitori non professionali l’acquirente non professionale può far valere la nullità del contratto e i soggetti che hanno trasferito i prodotti finanziari rispondono del danno arrecato;
è stata introdotta la definizione di prodotti assicurativi a contenuto finanziario riferentesi a polizze unit index linked, a prodotti a capitalizzazione, escluse le forme pensionistiche individuali;
rientrano nel campo di applicazione dell’art. 23 TUF anche la sottoscrizione ed il collocamento dei prodotti finanziari bancari.
Questo articolo è stato pubblicato il 21 Marzo 2008 alle 10:34
ed è archiviato in Finanza ordinaria, Risparmio.
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